Ordinanza sindacale, contingibile e urgente, a scopo cautelare adottata per fronteggiare una potenziale emergenza sanitaria e di igiene pubblica

Ordinanza n°28 del 5 giugno 2024

Data :

5 giugno 2024

Municipium

Descrizione

IL SINDACO

 

Premesso che a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini è stato segnalato che la sorgente di acqua che alimentava nei primi anni del 900 il lavatoio comunale, ubicato in località Sant’Acqua, e che si immette lungo un percorso a valle, sino a raggiungere la costa, da qualche giorno si riscontra una immissione maleodorante;

 

Dato atto che nell’immediatezza questo Ufficio, con il supporto della Responsabile dell’Area Tecnica, ha avviato una tempestiva attività d’indagine finalizzata all’individuazione della causa e soprattutto, attraverso un prelievo di liquido, è stato affidato il servizio di analisi di parametri organolettici, parametri chimico-fisici e parametri microbiologici, finalizzati all’individuazione della natura della causa, così da approntare ogni idoneo e tempestivo intervento risolutivo; 

 

Ravvisata l’esigenza, nelle more della consegna da parte del Laboratorio di analisi del referto chimico-batteriologico, di adottare in via cautelare misure straordinarie a scopo, in relazione alla gravità del potenziale pericolo e della potenziale diffusione dello stesso, che un arbitrario uso medio tempore di quest’acqua potrebbe arrecare alla salute umana, dato atto che l’accesso a detta sorgente risulta libero;

 

Dato atto che:

  • l’articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
  • le azioni da porre in campo – benché extra ordinem – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
  • scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell’articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”;
  • il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute;
  • il sindaco, quale mera autorità preposta all’adozione del provvedimento, non è provvisto della competenza tecnica utile a sindacare, nel merito, fondatezza del pericolo ed adeguatezza della adottanda misura, dovendo fare affidamento sulla valutazione dell’organismo tecnico che, uno con la richiesta, ha fornito le specificazioni del caso;
  • la responsabile dell’Area Tecnica comunale a tal fine, si è espressa favorevolmente in ordine alla necessità ed urgenza di adottare in via cautelare, e nelle more della consegna del referto chimico da parte del Laboratorio di analisi, il provvedimento richiesto;

 

Ritenuto:

di dover adottare il presente provvedimento, anche nel rispetto del principio di precauzione, dando atto che si rinvengono i presupposti de:

  • l’attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;
  • l’urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento;
  • la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;
  • la territorialità meramente locale del fenomeno, tale da non determinare l’esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, di attivare i livelli superiori di protezione della salute pubblica.

 

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell’articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

 

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, e che quivi si intendono riportate, il divieto assoluto e a scopo cautelare, a chiunque di attingere, a qualsiasi uso, dell’acqua immessa nell’ex lavatoio comunale, ubicato in località Sant’Acqua

 

AVVERTE

  1. che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui l’ordine è diretto a destinatari individuabili, comporta il loro deferimento all’A.G., per la violazione dell’articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa vigente, in relazione agli altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione;
  2. che l’efficacia della presente ordinanza cessa nel momento in cui verrà accertato l’insussistenza di ogni pericolo alla salute e all’igiene pubblica, e per l’effetto sino alla revoca della presente ordinanza;

 

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all’albo pretorio, e con la diffusione della presente ordinanza a mezzo l’affissione di avvisi pubblici ai cittadini.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all’albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della legge n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione ad horas. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l’esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Municipium

Allegati

Ordinanza n°28 del 5 giugno 2024

Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2024, 15:44

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